Articolo 1 E' costituito presso l'Associazione Librai Italiani, in sede nazionale, il "Gruppo Librerie Internazionali Commissionarie" specializzato nella importazione ed esportazione di pubblicazioni italiane e straniere su qualsiasi supporto. Il Gruppo è stato riconosciuto dall'Ali Nazionale in data 14 giugno 1993 in virtù dell'art. 15 lett. S dello Statuto dell'Ali del 1993. Il Gruppo, con tale riconoscimento, aderisce al detto Statuto Ali e ne fa parte. Possono far parte del Gruppo, e ne sono soci, le aziende che abbiano le caratteristiche di cui all'art.2; la sede del Gruppo è presso l'Ali Nazionale in Roma; la Segreteria del Gruppo sarà tenuta dalla Segreteria dell'Ali Nazionale, secondo gli accordi presi con la detta Ali. Articolo 2 Al Gruppo Librerie Internazionali Commissionarie possono chiedere di aderire, ed essere soci, le aziende iscritte all'Ali, che svolgano attività come commissionarie importatrici ed esportatrici di pubblicazioni italiane e straniere da almeno un anno con continuità e che hanno un fatturato come commissionarie superiore al 50% del fatturato generale. Saranno ammesse come soci anche quelle aziende che, pur non avendo le dette caratteristiche, a giudizio insindacabile dell'Assemblea, su proposta della Giunta, siano meritevoli di fare parte del Gruppo per esperienza, professionalità o specializzazione. Le domande per essere ammessi a soci devono essere inviate al Presidente presso la Segreteria Nazionale. Rientra nei compiti della Giunta l'esame delle domande da trasmettere all'Assemblea per l'ammissione dei nuovi soci. L'Assemblea si pronuncerà in modo insindacabile con la maggioranza di due terzi dei presenti. I soci non in regola con i contributi annuali fissati dall'Ali e ad essa versati secondo le modalità previste dallo Statuto Ali, dopo un invito della Segreteria a regolarizzare la loro posizione entro 60 gg., si considereranno dimissionari con delibera dell'Assemblea su proposta della Giunta. Articolo 3 Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme dello Statuto dell'Ali. Articolo 4 ORGANI DEL GRUPPO: Sono organi del Gruppo per l'attività e il funzionamento: l'Assemblea dei Soci - la Giunta
- il Presidente
- il vice-presidente.
Articolo 5 ASSEMBLEA L'Assemblea si compone di tutte le aziende socie del Gruppo, in regola con il versamento delle quote annuali, rappresentate o dal titolare o dal loro rappresentante legale, i quali possono farsi rappresentare per delega dai loro collaboratori. Sono ammesse deleghe in favore di altre aziende del Gruppo nel numero massimo di una. Non potranno partecipare, anche senza voto, aziende non aderenti al Gruppo, se non dietro invito da parte del Presidente. L'Assemblea è convocata mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo fax con avviso di ricevuta, spedita almeno 15 giorni prima della data convenuta che dovrà contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea si riunirà, in sede ordinaria, almeno una volta all'anno presso la sede dell'Ali Nazionale in Roma o in altro luogo fissato dalla Giunta. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente, su indicazione della Giunta, in seduta straordinaria, ogni qualvolta la Giunta lo riterrà necessario, o su richiesta del 50% dei soci. L'Assemblea straordinaria può essere convocata, in caso d'urgenza, dal Presidente con telegramma da inviarsi almeno 7 gg. prima del giorno stabilito e dovrà indicare l'ordine del giorno. L'Assemblea sarà valida in prima convocazione se saranno presenti i due terzi dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Il Presidente dell'Assemblea sarà il Presidente del Gruppo. In mancanza del Presidente, sarà l'Assemblea ad eleggere un Presidente per quella seduta. Rientra nei compiti dell'Assemblea: - eleggere con una prima votazione il Presidente del Gruppo e con una seconda votazione gli altri tre Membri di Giunta; la Giunta a sua volta elegge nel suo seno il vice-presidente del Gruppo il quale presiede le riunioni di Giunta in caso di assenza o di impedimento del Presidente;
- deliberare, a maggioranza, su tutti i problemi che riguardano l'attività ed il funzionamento del Gruppo
- delegare la Giunta per lo studio e la risoluzione dei problemi che richiedano una istruttoria o una formulazione di una proposta da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- delegare la Giunta per compiti o mandati o incarichi che la stessa Giunta dovrà predisporre ed eseguire
- ratificare gli accordi intervenuti tra il Presidente o la Giunta e l'Ali Nazionale
- ammettere, su proposta della Giunta, nuovi soci
- dichiarare decaduti, su proposta della Giunta, i soci non in regola con i versamenti delle quote annuali all'Ali
- dichiarare decaduti i soci che abbiano presentato dimissioni a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del biennio in corso
- deliberare, su proposta della Giunta, l'espulsione dei soci a norma dell'art. 9 del presente Regolamento. La delibera sarà presa con la maggioranza di due terzi.
Le votazioni dell'Assemblea avverranno per appello nominale. Soltanto per l'elezione del Presidente e dei Membri della Giunta, l'Assemblea procede a scrutinio segreto scegliendo tra i soci che abbiano espresso la propria candidatura. Se nessuno si candida, o se, altresì, i candidati non sono in numero sufficiente, si procederà comunque alle elezioni, sempre con voto segreto, e risulteranno eletti i soci che avranno ottenuto più voti. Articolo 6 GIUNTA La Giunta esecutiva sarà composta da quattro Membri compreso il Presidente. La Giunta sarà presieduta dal Presidente, in caso di sua assenza, le riunioni saranno presiedute dal vice-presidente e, nell'eventualità di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Membro più anziano. La Giunta avrà il compito di: eseguire le delibere prese dall'Assemblea; proporre all'Assemblea le delibere che riterrà necessarie per l'attività ed il funzionamento del Gruppo; proporre all'Assemblea per l'approvazione le delibere di cui al presente Regolamento; studiare ogni problema secondo le indicazioni dell'Assemblea; nominare commissioni con compiti particolari, composte anche da Membri non appartenenti alla Giunta. In caso di dimissioni o in caso di assenza ingiustificata per due volte consecutive alle riunioni della Giunta, il Membro effettivo sarà sostituito dal primo Membro non eletto e, successivamente, dal secondo Membro non eletto, e così via. Articolo 7 PRESIDENTE Il Presidente rappresenterà il Gruppo ed avrà il compito: di convocare l'Assemblea ordinaria o straordinaria, secondo le delibere della Giunta; di informare i soci dell'attività del Gruppo; di eseguire ogni delibera presa dalle Assemblee o dalla Giunta. Articolo 7 BIS VICE-PRESIDENTE Il vice-presidente viene eletto fra i membri della Giunta, presiede le riunioni della Giunta medesima in caso di assenza o di impedimento del Presidente. Coadiuva e collabora strettamente con il Presidente. Articolo 8 Le cariche di Presidente, di Membro della Giunta e di vice-presidente durano quattro anni. Articolo 9 La qualifica di socio si perde: per lo scioglimento del Gruppo deliberato dall'Assemblea straordinaria; per espulsione deliberata dall'Assemblea in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dai competenti Organi dell'Associazione Librai Italiani e del Gruppo, per violazione delle norme del presente Regolamento o dello Statuto dell'Ali, o per eventuale comportamento indegno ed immorale assunto dal socio; in conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione; su delibera dell'Assemblea per mancato pagamento dei contributi sociali. L'Assemblea deciderà a maggioranza di due terzi per appello nominale. Articolo 10 Il Gruppo, non avendo uno scopo o un movente economico, non avrà entrate ed uscite e non avrà un bilancio. Eventuali movimenti di cassa necessitati da delibere dell'Assemblea, saranno tenuti dal Presidente con la collaborazione della Segreteria dell'Ali. Il Presidente ne renderà conto annualmente alla Giunta che lo sottoporrà per l'approvazione all'Assemblea. |