Statuto PDF Stampa E-mail

Ali

Associazione librai italiani

CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

STATUTO

 

Art. 1

Denominazione ed Identità

L’ “Associazione librai italiani - Confcommercio-Imprese per l’Italia”, di seguito denominata “Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia”, è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.

“Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia” aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, ne utilizza il logo, affiancato al proprio, e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.

“Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia” si impegna altresì ad accettare:

le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all’art. 41 dello Statuto confederale;

le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;

il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall’Assemblea Nazionale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”.

“Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia” si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

“Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia” prende atto che la denominazione di cui al comma 2 ed il relativo logo sono di proprietà di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e che la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema confederale.

“Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia” si impegna altresì ad utilizzare il logo confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione, facendosi garante, nei confronti di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, dell’uso dello stesso da parte di organismi associativi o strutture societarie costituite al proprio interno, o ad essa aderenti, e/o comunque espressione diretta della propria Organizzazione.

Art. 2

Ambiti di Rappresentanza

“Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia”” è il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti categoriali, come riconosciuti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, e costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale degli imprenditori esercenti il commercio, in sede fissa, per corrispondenza e online, del libro, di ogni altro strumento affine di informazione didattica, scientifica e culturale in genere, e di prodotti dell'editoria elettronica, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell’attività d’impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all’art. 13 dello Statuto confederale.

“Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia” è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

Art. 3

Sede e durata

“Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia” ha sede in Roma ed ha durata illimitata.

Art. 4

Principi e Valori Ispiratori

“Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia” informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;

il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;

la responsabilità verso le componenti associative e gli operatori rappresentati, nonché verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;

l’impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non;

la democrazia interna, quale regola fondamentale per l’organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che “Confcommercio - Imprese per l’Italia” propugna nel Paese;

lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un’economia aperta, competitiva e di mercato;

la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell’assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;

la solidarietà fra le componenti associative, verso il sistema di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e nei confronti degli operatori rappresentati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;

l'eguaglianza fra le componenti associative e fra gli operatori rappresentati, in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;

l’europeismo quale principio fondamentale, nell’attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

Art. 5

Scopi e Funzioni

1. L' “Ali - Confcommercio-Imprese per l'Italia”, nell'interesse generale degli operatori rappresentati di cui all’art 2 comma 1 si prefigge di:

promuoverne e tutelarne gli interessi morali, sociali ed economici nei confronti delle Autorità Istituzionali, del Parlamento, del Governo e di qualsiasi organismo, nazionale e internazionale, sia pubblico che privato;

favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;

valutare e risolvere problemi di carattere organizzativo, economico e sociale;

assistere e rappresentare gli associati nella promozione di intese od accordi di carattere economico o finanziario;

assumere iniziative economiche e culturali destinate ad accrescere la produttività ed il prestigio della libreria e favorire la diffusione del libro e della cultura;

promuovere nella Società il riconoscimento della libreria come struttura di servizio sociale, indispensabile allo sviluppo socio-culturale del territorio in cui opera;

curare l'aggiornamento e la qualificazione professionale della base associativa e degli addetti e apprestare servizi collettivi perché la libreria possa sempre meglio rispondere alle complesse esigenze della gestione commerciale;

promuovere l'associazionismo e la cooperazione economica tra gli operatori, favorendo la costituzione nel proprio seno di gruppi di acquisto e di raggruppamenti di aziende per settori specializzati, attraverso la collaborazione delle Associazioni provinciali dei librai, anche tramite la partecipazione alla costituzione di società di capitali e/o l’acquisto di quote sociali di società di capitali;

promuovere e favorire servizi di assistenza specifica di interesse per i soci;

individuare sinergie e collaborazioni con altri operatori del settore editoriale-librario per

sviluppare e sostenere in ogni modo le attività delle librerie.

provvedere alla definizione dei criteri di qualità dell’attività svolta dagli operatori rappresentati, effettuando un monitoraggio permanente dei mercati e delle politiche categoriali;

promuovere, d’intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione

volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;

dotarsi della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;

favorire, d’intesa con gli altri livelli del sistema confederale, la costituzione ed il funzionamento, a livello territoriale, delle proprie articolazioni organizzative;

partecipare alla contrattazione collettiva categoriale, negoziata e firmare congiuntamente a “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, e stipulare contratti ed accordi sindacali nazionali integrativi, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite con la Confederazione;

avere piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l’equilibrio della propria gestione economica

e finanziaria;

designare e nominare i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza della categoria sia richiesta o ammessa;

organizzarsi, di norma, in maniera decentrata sul territorio, a livello regionale e provinciale, nell’ambito delle competenti Organizzazioni di carattere generale confederali, in accordo con “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e con i diversi livelli regionali e provinciali del sistema confederale interessati;

esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

Art. 6

Adesione ed Inquadramento degli Associati

Sono soci effettivi di “Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia”:

a) le librerie che, in possesso dei requisiti di legge, anche se svolgono attività “commissionarie” o di import export e online, abbiano una significativa quota di ricavi conseguiti dalla vendita al dettaglio dei libri e prodotti assimilati e, nel caso di trattazione di testi scolastici e universitari, svolgano il relativo servizio per tutta la durata dell’anno solare.

b) sono altresì soci di diritto dell'”Ali - Confcommercio-Imprese per l'Italia”, le Ali Confcommercio-Imprese per l'Italia provinciali e regionali rappresentative degli operatori che svolgono professionalmente l'attività di libraio o cartolibraio, inquadrati dalle Associazioni territoriali della “Confcommercio-Imprese per l'Italia”.

c) I Presidenti delle Ali Confcommercio-Imprese per l'Italia provinciali e regionali di cui alla

lettera b, per attuare il migliore collega­mento territoriale finalizzato all'attuazione delle

politiche associative, dovranno rivestire la qualifica di socio “Ali - Confcommercio-Imprese

per l'Italia”.

d) Possono essere altresì soci dell’”Ali - Confcommercio-Imprese per l'Italia”, operatori commerciali che non abbiano ricavi conseguiti dalla vendita al dettaglio dei libri e prodotti assimilati di cui alla precedente lettera a; non potranno però esercitare il diritto di voto né potranno essere eletti alle cariche sociali.

e) Tutti i soci, ad esclusione di quelli previsti dalla precedente lettera d, hanno diritto di voto per l’approvazione, le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’”Ali - Confcommercio-Imprese per l'Italia”. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

Il Consiglio Nazionale può deliberare l'ammissione, in qualità di socio aderente, di Sindacati Provinciali autonomi, nonché di Organizzazioni, Enti ed Istituzioni che si prefiggono fini similari e comunque in armonia con quelli di “Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia”.

Per acquisire la qualifica di socio, occorre farne domanda su apposito modulo da indirizzare all'”Ali - Confcommercio-Imprese per l'Italia”.

Sulla domanda di ammissione del socio sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta, e contenente gli elementi per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 1 lettera a del presente articolo, delibera il Consiglio Nazionale nel corso della prima riunione utile e, comunque, entro 120 giorni dalla ricezione della domanda stessa.

Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta la deliberazione sarà notificata per iscritto. In difetto vige il principio del silenzio assenso.

Contro la delibera del Consiglio Nazionale è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.

L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio, a mezzo lettera raccomandata, formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza.

4. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a “Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia” o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.

5. I soci, effettivi o aderenti, che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso “Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia”, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi. E’ fatto divieto ai soci di cui al comma 1 lett. a di appartenere ad altri Organismi sindacali aventi finalità identiche e/o incompatibili con quelle perseguite da “Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia”.

6. Ciascun operatore che entra a far parte di “Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia”, attraverso l’adesione ad una delle proprie componenti associative, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.

7. Come per gli altri livelli del sistema confederale, “Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia” si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell’adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi degli operatori rappresentati.

8. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma, l'adesione a “Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia” o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, comporta l’inquadramento dell’associato al livello categoriale, settoriale e territoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale dei soci di “Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia” costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

9. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli operatori rappresentati, “Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia” e la Confederazione potranno promuovere, previa approvazione del Consiglio Nazionale confederale, conseguenti protocolli d’intesa tra “Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia” e gli altri livelli del Sistema confederale interessati.

Art. 7

Decadenza e recesso

1. La qualifica di socio si perde:

per lo scioglimento dell'”Ali - Confcommercio-Imprese per l'Italia” deliberato dal Congresso straordinario;

per recesso secondo i modi e nei termini di cui al precedente art. 6 comma 3.d

per espulsione deliberata dal Consiglio Nazionale in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale e sindacale deliberati dai competenti Organi dell'”Ali - Confcommercio-Imprese per l'Italia, per violazione delle norme del presente Statuto o per eventuale comportamento indegno ed immorale assunto dal socio;

in conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

su delibera del Consiglio Nazionale per mancato pagamento dei contributi sociali.

2. La perdita della qualifica di socio comporta l'esclusione dai servizi e dalle convenzioni e la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale e non esonera dal versamento dei contributi eventualmente ancora dovuti.

Art. 8

Composizione Organi Associativi

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia” sono:

operatori che fanno parte del sistema associativo di “Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia”, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso “Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia”;

rappresentanti delle diverse componenti associative che siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, che non si trovino in posizione debitoria verso “Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia”. I suddetti rappresentanti devono essere in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a), eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale.

Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.

2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l’adesione ai principi ed ai valori di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale e dell’art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all’uopo necessarie. La certificazione comprovante l’eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.

3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia” comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell’Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di “Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia” è dichiarata dall’Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell’Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.

5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.

6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di “Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia” sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 9

Incompatibilità

Presso “Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia” la carica di componente degli Organi associativi, collegiali e monocratici, nonché quella di Segretario Nazionale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

L’assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a “Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia”.

Art. 10

Durata

Presso “Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia” tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 anni.

Vengono comunque considerate come ricoperte per l’intera durata le cariche rivestite per un

tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Compatibilmente con le esigenze di bilancio, il Tesoriere può deliberare rimborsi ai soci che

rivestono cariche sociali e ai membri delle commissioni che nell’espletamento delle loro funzioni, abbiano sostenuto delle spese documentate.

Art. 11

Rieleggibilità

Il Presidente, il Vicepresidente vicario e il Tesoriere che hanno ricoperto i rispettivi incarichi per due mandati consecutivi, non sono rieleggibili alla stessa carica per il quinquennio successivo.

Art. 12

Organi

1. Sono Organi dell'”Ali - Confcommercio-Imprese per l'Italia”:

l'Assemblea Nazionale;

il Consiglio Nazionale;

il Comitato di Presidenza;

il Presidente;

il Collegio dei Revisori dei conti

il Collegio dei Probiviri.

2. L’assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall’Organo di cui si fa parte determina l’automatica decadenza dalla relativa carica.

Art. 13

Assemblea Nazionale: composizione

1. L’assemblea Nazionale dell'”Ali - Confcommercio-Imprese per l'Italia” è composta dai titolari o legali rappresentanti delle librerie associate o dai loro delegati nominati all'atto dell'adesione e dai Presidenti delle Ali Confcommercio-Imprese per l'Italia provinciali di cui all'art. 6 comma 1b.

2. Il computo dei voti avverrà nel modo seguente:

- ogni Ali Confcommercio-Imprese per l'Italia provinciale ha diritto a un voto;

- ogni Ali Confcommericio-imprese per l’italia regionale ha diritto a due voti;

- ogni libreria associata, per ciascuna unità di vendita fisicamente distinta:

 

a) avrà diritto a 1 voto se il volume d’affari sarà compreso fra zero e 500.000 €uro

(1^ fascia);

b) avrà diritto a voti 1,5 se il volume d’affari sarà compreso fra 500.001 e 1.250.000 €uro

(2^ fascia);

c) avrà diritto a voti 2 se il volume d’affari sarà compreso fra 1.250.001 e 2.000.000 €uro

(3^ fascia);

d) avrà diritto a voti 2,5 se il volume d’affari supererà 2.000.001 €uro

(4^ fascia).

3. Per la certificazione del rapporto associativo, e quindi per il computo dei voti, faranno fede gli elenchi in possesso dell'”Ali - Confcommercio-Imprese per l'Italia” .

Art 14

Contributi Associativi

1. I Soci sono tenuti a corrispondere all'”Ali - Confcommercio-Imprese per l'Italia” i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di “Ali - Confcommercio-Imprese per l'Italia” e dalle delibere confederali, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi organi competenti;

2. La misura dei contributi associativi sarà determinata dall'Assemblea Nazionale in base alle seguenti disposizioni:

ogni libreria dovrà versare un contributo annuale ragguagliato alla fascia di appartenenza per l'esercizio del diritto di voto, essendo inteso che alla prima fascia verrà attribuito il contributo base, alla seconda fascia lo stesso contributo maggiorato moltiplicato per il coefficiente "3", alla terza fascia il contributo base moltiplicato per il coefficiente "5" e alla quarta fascia il contributo base moltiplicato per il coefficiente "8"; gli operatori di cui all’articolo 6 comma 1d, dovranno versare un contributo annuale pari al contributo base moltiplicato per il coefficiente 12 (quinta fascia);

alle Associazioni provinciali “Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia” costituite verrà applicato il contributo associativo ordinario di base

Alle associazioni regionali “Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia” costituite verrà applicato il contributo associativo ordinario di base moltiplicato per il numero di Ali- Confcommercio-Imprese per l'Italia provinciali costituite

3. La riscossione dei contributi associativi è affidata all'”Ali - Confcommercio-Imprese per l'Italia” che potrà avvalersi della collaborazione dei Presidenti Ali Confcommercio-Imprese per l'Italia provinciali o delle Confcommercio-Imprese per l'Italia provinciali.

4. Il pagamento dei contributi deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art 15

Assemblea Nazionale DELEGHE

1. L'esercizio del diritto di voto in sede di Assemblea Nazionale può avere luogo anche mediante delega scritta che può essere affidata ad altra libreria associata.

I coordinatori regionali in caso di impossibilità di partecipazione, potranno conferire la loro delega di coordinatore regionale ad altro componente il consiglio regionale.

I Presidenti Ali Confcommercio-Imprese per l'Italia provinciali, in caso di impossibilità di partecipazione, potranno conferire la loro delega di Ali provinciale soltanto ad un componente del proprio Consiglio Direttivo anche non iscritto all’Ali nazionale.

2. L'esercizio del diritto di voto, direttamente o a mezzo delega, è subordinato all'avvenuto regolare versamento dei contributi associativi sino a quel momento dovuti.

3. Ciascun socio non potrà essere portatore di più di cinque deleghe.

4. Il numero dei voti espressi da ciascun socio delegato non può superare, comunque, il cinque per cento del totale dei voti assegnati in Assemblea Nazionale.

Art. 16

Assemblea Nazionale

1. Le riunioni dell’Assemblea Nazionale possono essere ordinarie e straordinarie e vengono convocate dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.

L’Assemblea di “Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia” è ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea in seduta ordinaria:

a) è convocata una volta l'anno entro il primo semestre, mediante lettera, telefax o posta elettronica da spedire almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

b) l'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative all’ eventuale seconda convocazione.

2. Assemblea ordinaria competenze:

determina, su proposta del Consiglio Nazionale, la misura dei contributi associativi dovuti per l'esercizio successivo secondo quanto previsto dall'art. 14;

stabilisce gli indirizzi di politica generale;

elegge ogni 5 anni, tra i suoi componenti, 15 membri componenti il Consiglio Nazionale che saranno scelti in una lista di eleggibili che sarà presentata all'inizio dei lavori dell’assemblea e che sarà composta da tutti i soci che avranno dato la loro disponibilità entro 15 giorni dall’assemblea ad essere eletti;

elegge ogni 5 anni tre membri effettivi (e due supplenti) componenti il Collegio dei Revisori dei Conti (art. 27) che saranno scelti in una lista di eleggibili che sarà presentata all'inizio dei lavori dell’assemblea e che sarà composta da quanti, soci e non, avranno dato la loro disponibilità entro 15 giorni dall’assemblea ad essere eletti;

elegge ogni 5 anni tre membri effettivi (e due supplenti) componenti il Collegio dei Probiviri (art. 28) che saranno scelti in una lista di eleggibili che sarà presentata all'inizio dei lavori dell’assemblea e che sarà composta da tutti i soci che avranno dato la loro disponibilità entro 15 giorni dall’assemblea ad essere eletti

delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, nonché sulla eventuale applicazione di contribuzioni integrative e straordinarie anche a prescindere dalle modalità previste dall'art. 13.

g) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente – inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;

h) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio preventivo dell’anno successivo – inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” – e la delibera del Consiglio Nazionale che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;

3. L’Assemblea Nazionale in seduta straordinaria:

può essere convocata su delibera del Consiglio Nazionale, o su domanda motivata del Collegio dei Probiviri, oppure su richiesta di almeno un terzo dei voti componenti l'Assemblea Nazionale che, in tal caso, devono presentare uno schema di ordine del giorno.

4. Assemblea straordinaria competenze

L'Assemblea straordinaria:

delibera sulle modifiche statutarie, ai sensi dell’articolo 17, comma 3;

delibera sul recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, ai sensi dell’articolo 17, comma 7;

delibera sullo scioglimento di “Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia”, ai sensi degli artt. 17, comma 8, e 32 del presente Statuto;

delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 17

Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

1. Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione allorché siano rappresentati il 50% più uno dei voti attribuibili. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

2. In caso di parità nelle votazioni palesi prevale la parte che comprende il voto del Presidente dell’associazione; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

3. Per le modifiche statutarie è necessaria, in prima convocazione, la presenza di un numero di rappresentanti che disponga di almeno tre quinti dei voti attribuibili; in seconda convocazione con un numero di componenti che disponga di almeno il 30% dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei due terzi dei voti.

4. L'Assemblea nomina nel proprio seno con voto palese il Presidente, fino a cinque scrutatori ove occorra ed il segretario che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti del Congresso.

Nel caso in cui i due terzi dei voti rappresentati ne facciano richiesta almeno cinque giorni prima della riunione o in caso di scioglimento della Associazione, il segretario dovrà essere un Notaio.

5. Il Presidente dell'Assemblea stabilirà di volta in volta le modalità delle votazioni - scrutinio segreto o scrutinio palese - salvo che un quinto degli intervenuti richieda che si adotti un metodo diverso, nel qual caso l'Assemblea delibererà circa il sistema di votazione.

6. Alle elezioni delle cariche sociali si procede con votazione segreta. In caso di parità di voto tra due candidati, si effettuerà un ballottaggio con voto palese; in caso di parità tra più candidati, si effettuerà apposito sorteggio.

Il recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia” è deliberato dall’Assemblea con una maggioranza del 35% dei suoi componenti e che rappresenti il 51% dei voti complessivi. La convocazione dell’Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L’eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.8. Per lo scioglimento di “Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia” è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell’Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.

9. Un numero non inferiore al 30% dei componenti dell’Assemblea, che disponga di non meno del 30% dei voti complessivi, può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione dell’Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, dell’Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative.

10. In caso di urgenza, l’Assemblea può essere convocata con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 18

Consiglio Nazionale: composizione

1. Il Consiglio Nazionale dell'”Ali - Confcommercio-Imprese per l'Italia” è composto da 15 membri eletti dall’Assemblea e da 7 membri cooptati su proposta del comitato di presidenza. Fa parte di diritto dello stesso Consiglio Nazionale (per un solo quinquennio) anche il Presidente uscente dell'”Ali - Confcommercio-Imprese per l'Italia”.

2. E’ convocato dal Presidente dell'”Ali - Confcommercio-Imprese per l'Italia”, che lo presiede, almeno due volte l'anno, ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti o il Collegio dei Probiviri.

3. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti o dal Collegio dei Probiviri, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza vi provvederà entro i successivi dieci giorni il Collegio dei Probiviri.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, dell'ora, della data, nonché l'ordine del giorno della riunione.

5. La convocazione deve avvenire per lettera raccomandata, a mezzo fax o per posta elettronica con preavviso di almeno dieci giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente e comunque confermata con avviso telegrafico o posta elettronica almeno cinque giorni prima.

6. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

7. Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo che non richiedano diversamente il Presidente oppure la metà dei presenti.

8. E’ validamente riunito in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei suoi membri in carica; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

9. In caso di vacanza di un membro del Consiglio, subentrerà il primo dei non eletti.

Art. 19

Consiglio Nazionale: competenze

1. Il Consiglio Nazionale nel quadro degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea:

a) detta i criteri d'azione dell'”Ali - Confcommercio-Imprese per l'Italia”;

b) attua le decisioni dell’Assemblea Nazionale su tutti i problemi riguardanti la Categoria;

c) elegge nel proprio seno il Presidente dell'”Ali - Confcommercio-Imprese per l'Italia”;

d) elegge nel proprio seno, su proposta del Presidente, il Tesoriere, il vice-Presidente Vicario, altri tre vicepresidenti con funzioni di coordinamento e organizzazione e quattro membri che unitamente ai precedenti formano il comitato di Presidenza;

e) approva su proposta del tesoriere ogni anno, secondo gli schemi predisposti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale

f) propone all’Assemblea la misura dei contributi ordinari dovuti dai soci;

g) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Nazionale della Associazione, che partecipa alle riunioni degli Organi Collegiali con parere consultivo e le cui attribuzioni sono disciplinate con apposita delibera dello stesso Consiglio Nazionale;

h) nomina il Direttore responsabile dell'Organo di stampa dell'”Ali - Confcommercio-Imprese per l'Italia” e ne stabilisce le direttive e gli emolumenti; nel caso in cui l'organo di stampa già sia costituito e operante in accordo con altre testate, il Consiglio nomina un coordinatore anziché un Direttore responsabile;

i) approva e modifica i regolamenti interni;

j) delibera per tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, sull'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

k) sentito il parere del Comitato di Presidenza, nomina i rappresentanti dell'”Ali - Confcommercio-Imprese per l'Italia” in Enti e Organizzazioni nazionali e internazionali;

l) sentito il parere del Comitato di Presidenza, forma le Commissioni interne e le Commissioni tecniche per la stipula di accordi economici con altre Categorie;

m) esprime parere sull'ammissione dei soci all'”Ali - Confcommercio-Imprese per l'Italia”;

n) delibera l'espulsione dei soci ai sensi dell'art. 7c) ed e);

o) provvede, su proposta del Comitato di Presidenza, alla cooptazione fino ad un massimo di sette membri indicati dal Presidente, scelti tra i Coordinatori Regionali di cui all'art. 29 comma 4a, anche per assicurare la presenza di regioni o aree interregionali non rappresentate;

p) delibera inappellabilmente la decadenza delle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive;

q) può prevedere che all’”Ali - Confcommercio-Imprese per l'Italia” aderiscano gruppi di librai di natura omogenea aventi un proprio regolamento ed i cui rapporti di adesione, per quanto attiene quote e rappresentatività, sono definiti dal regolamento dell’”Ali - Confcommercio-Imprese per l'Italia” e da apposita delibera;

r) può delegare alcune delle sue funzioni al Comitato di Presidenza.

2. I componenti il Consiglio Nazionale rispondono singolarmente e in solido tra di loro per le obbligazioni da chiunque assunte su delibera del Consiglio stesso.

Art 20

Comitato di Presidenza

1. Il Comitato di Presidenza è l'organo di Governo dell'Associazione, cui è demandata l'attuazione delle disposizioni e degli orientamenti espressi dal Congresso e dal Consiglio Nazionale dell'”Ali - Confcommercio-Imprese per l'Italia”.

2. Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente Vicario, dal Tesoriere, dai tre vice-presidenti con funzioni di coordinamento e organizzazione, da altri quattro membri eletti dal Consiglio Nazionale nel proprio seno e dal Presidente uscente dell’”Ali - Confcommercio-Imprese per l'Italia” per un solo quinquiennio.

3. Nell'ambito del Comitato di Presidenza verranno assegnate le competenze per i settori: vario, scolastico, universitario, commissionario ed editoria elettronica.

4. Esso è convocato dal Presidente dell'Associazione che lo presiede, almeno tre volte l'anno, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e tutte le volte che lo ritengano necessario almeno quattro dei suoi membri in carica.

5. La convocazione è fatta senza formalità, per le vie brevi, con preavviso di almeno cinque giorni.

6. E' validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei suoi membri in carica.

7. Le delibere sono prese a maggioranza dei votanti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente.

8. Il componente del Comitato di Presidenza risultato assente a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto dalla carica. In questo caso, alla sua sostituzione provvede, su proposta del Presidente, il Consiglio Nazionale nella prima riunione.

Art 21

Comitato di presidenza competenze

1. Al Comitato di Presidenza in particolare spetta di:

a) proporre al Consiglio Nazionale, su indicazione del Presidente, la cooptazione fino ad un massimo di sette membri scelti tra i Coordinatori Regionali di cui all'art. 29 comma 4a, anche per assicurare la presenza di regioni o aree interregionali non rappresentate;

b) procedere, ove ne ravvisi l'opportunità nell'interesse dell'”Ali - Confcommercio-Imprese per l'Italia”, alla cooptazione, su proposta del presidente, di altri membri del Consiglio Nazionale Ali Confcommercio-Imprese per l'Italia, fino a un massimo di due, che si aggiungono a pieno titolo al numero dei membri eletti di cui al comma 2 del precedente articolo. La votazione è di norma palese. Può essere a scrutinio segreto nel caso in cui venga richiesto da almeno quattro dei suoi componenti. In caso di parità, la proposta si intende respinta;

c) proporre al Consiglio Nazionale i rappresentanti delle Commissioni “Ali - Confcommercio-Imprese per l'Italia” interne ed esterne;

d) attuare le deliberazioni del Consiglio Nazionale;

e) varare un programma di iniziative associative e decidere sulle strategie di politica sindacale dell'”Ali - Confcommercio-Imprese per l'Italia”, salvo ratifica da parte del Consiglio;

f) procedere, ove ne ravvisi l'opportunità, all'istituzione di un apposito ufficio verifica poteri per

garantire il regolare svolgimento delle Assemblee provinciali dell'”Ali - Confcommercio- Imprese per l'Italia;

g) sostituire il Consiglio Nazionale in tutti gli atti e le decisioni aventi carattere di urgenza salvo successiva ratifica da parte del Consiglio stesso.

2. Esso ha facoltà di designare, concordandola con Confcommercio-Imprese per l'Italia provinciale, la presenza di un Funzionario della struttura o di un componente il Consiglio Nazionale in occasione dei rinnovi delle cariche sociali dell'Ali Confcommercio-Imprese per l'Italia effettuate in provincia.

3. Di conseguenza, le Ali Confcommercio-Imprese per l'Italia provinciali, al rinnovo dei loro mandati, dovranno far pervenire preventivamente all'Ali Confcommercio-Imprese per l'Italia la convocazione per conoscenza.

Art. 22

Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Ali Confcommercio-Imprese per l'Italia ad ogni effetto di legge e statutario; ha poteri di firma che può delegare ad un componente del Comitato di Presidenza.

Il Presidente inoltre:

dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio adottando i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;

convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato di Presidenza;

ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;

può compiere tutti gli atti, che non siano demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendessero nececessari nell'interesse dell'Ali Confcommercio-Imprese per l'Italia;

vigila sull’ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;

redige la relazione politica da presentare al Consiglio ed all’Assemblea;

propone al Comitato di Presidenza la cooptazione di altri membri scelti nell'ambito del Consiglio Nazionale secondo le norme di cui al 1° comma dell’art. 21;

indice, ove ne ravvisi l'opportunità, la Conferenza Nazionale dei Quadri dirigenti, costituita dai Presidenti e dai Consigli Direttivi provinciali dell'Ali Confcommercio-Imprese per l'Italia nonché dai Coordinatori Regionali;

provvede all'esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio e può sostituirsi ad esso nei casi di urgenza riferendo i provvedimenti assunti alla prima adunanza successiva, per la loro ratifica;

può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;

può conferire incarichi speciali e delegare alcune delle sue competenze a componenti del Comitato di Presidenza che a lui rispondono del proprio operato.

Art. 23

Il vice presidente vicario

1. Il vicepresidente vicario affianca e collabora con il Presidente nella sua attività istituzionale e, in caso di assenza od impedimento, lo sostituisce.

2. In caso di vacanza della carica di Presidente, ne assume le funzioni; procede alla convocazione del Consiglio Nazionale entro sessanta giorni dalla vacanza, per l’elezione del nuovo Presidente che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale delle cariche sociali del quinquennio in corso.

Art. 24

Vicepresidenti per l’organizzazione e il coordinamento

1. Il Consiglio Nazionale ai sensi dell’art 19 comma 1d nomina, su proposta del Presidente, tra i suoi membri eletti tre vicepresidenti con funzione di organizzazione e coordinamento per le aree del paese, nord-centro-sud.

2. Il vicepresidente per l’organizzazione e il coordinamento convoca, ove non costituiti, i consigli regionali di cui all’art 29 e provvede in accordo con il presidente alla nomina del delegato regionale in rappresentanza del consiglio nazionale.

Art 25

Il Tesoriere

1. Il Tesoriere, su delega del Presidente, cura la corretta amministrazione dell'Ali Confcommercio-Imprese per l'Italia, provvedendo alla riscossione delle quote annuali e al pagamento delle spese correnti;

2. Per quanto riguarda le spese straordinarie, o comunque non incluse nel bilancio preventivo, opera su autorizzazione del Consiglio Nazionale;

3. Predispone annualmente il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea nazionale secondo quanto stabilito dall’art.16 commi 2.g e 2.h;

4. informa il Presidente e il Comitato di Presidenza della situazione finanziaria e può proporre idee e progetti idonei a migliorarla.

Art. 26

Il Segretario Nazionale

1. Il Segretario Nazionale coadiuva il Presidente in ogni atto; sovraintende alla organizzazione ed alla disciplina degli uffici, del Personale e dei servizi, che egli dirige e di cui risponde al Presidente ed al Consiglio; su autorizzazione del Presidente, dispone per le spese e le riscossioni ordinarie e firma la corrispondenza ordinaria; controfirma la corrispondenza dell'Ali Confcommercio-Imprese per l'Italia.

Art. 27

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di “Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia” è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dall’Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo (art 16 comma 2.d). Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d’età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili, secondo il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all’articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all’articolo 2403 e all’articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.

3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con quella di ogni altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

Art. 28

Collegio dei Probiviri

1. Il sistema di garanzia statutario di “Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia” è assicurato dal Collegio dei Probiviri.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall’assemblea (art 16 comma 2.e)

3. La carica di Proboviro è incompatibile con quella di ogni altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

4. Nella prima riunione successiva all’elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

7. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:

a) conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci di “Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia” circa l’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a “Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia” e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. La procedura di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio;

b) consultiva, esprimendo pareri non vincolanti sull’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di “Ali- Confcommercio-Imprese per l’Italia”.

8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art. 29

Consigli Regionali

1. Nell'ambito delle Organizzazioni regionali di carattere generale aderenti a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” saranno costituiti i Consigli Regionali di “…Ali … - Confcommercio-Imprese per l’Italia”, con il compito di armonizzare e coordinare l'attività di interesse regionale svolta dai Sindacati provinciali e/o dai Delegati di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del presente Statuto.

2. I Consigli Regionali di “Ali- Confcommercio-Imprese per l’Italia” sono costituiti dai Presidenti pro-tempore dei Sindacati provinciali e/o dai Delegati di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del presente Statuto, operanti nella medesima Regione o da un Delegato Regionale nominato, su indicazione del Presidente in accordo con il vicepresidente competente per area ai sensi dell’art 24, dal Consiglio Nazionale.

3. Ciascun Consiglio Regionale costituito predispone un proprio Regolamento, che sottopone ad approvazione del Consiglio Nazionale di “Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia”.

4. Ciascun Consiglio Regionale costituito:

a) elegge, nel suo seno, il Coordinatore Regionale che rappresenta il Consiglio Regionale all’interno delle Organizzazioni regionali di carattere generale aderenti a “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;

b) può chiedere che vengano inseriti nell’ordine del giorno del Consiglio Nazionale di “Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia” tematiche inerenti provvedimenti ed iniziative regionali di interesse categoriale;

c) esprime pareri al comitato di presidenza ed al Consiglio Nazionale di “Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia” sui provvedimenti e le iniziative regionali di interesse categoriale.

Art. 30

Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria

Il patrimonio di “Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia” è costituito:

dal fondo di dotazione dell’associazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;

dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli Organi sociali in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;

dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.

2. “Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia” può pregiarsi di ogni entrata derivante da:

le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;

i contributi confederali e dalle erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;

le erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati a “ Ali Confcommercio-Imprese per l’Italia”;

ogni bene lasciato in eredità o legato;

ogni provento derivate dall’esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;

ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di “Ali Confcommercio-Imprese per l’Italia”;

le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.

3. E' fatto divieto a “Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia” di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

4. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

Art. 31

Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario di “Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia”” ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 32

Scioglimento

In caso di scioglimento di “Ali - Confcommercio-Imprese per l’Italia”, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 33

Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.