Pubblicato il “Manuale operativo per l’invio telematico delle richieste di iscrizione alla sezione speciale delle imprese culturali e creative (ICC)” di Unioncamere.
Ricordiamo che dal 30 settembre scorso è attiva la sezione speciale ICC presso le Camere di commercio, introdotta per rendere visibile la qualifica delle imprese del comparto culturale e creativo.
Il manuale, nel dettaglio, illustra:
• il quadro normativo (L. 206/2023 e D.M. 402/2024) e i requisiti soggettivi e oggettivi per ottenere la qualifica ICC: secondo la norma, possono iscriversi nella sezione speciale le imprese già iscritte nel registro delle imprese e i soggetti iscritti nel REA e che svolgono un’attività economica compatibile con gli ambiti culturali previsti dai decreti attuativi (e di cui alle nostre comunicazioni precedenti);
• le modalità operative per iscrizione e cancellazione dalla sezione speciale istituita presso il Registro delle Imprese (tramite Comunicazione Unica, in via esclusiva e non contestuale alla variazione di altri dati);
• l’uso dei moduli S5 (società/enti REA) e I2 (imprese individuali) con i nuovi riquadri dedicati;
• la possibilità di aggiungere la dicitura “impresa culturale e creativa” o “ICC” alla denominazione sociale;
• i controlli automatici bloccanti (es. verifica codice ATECO prevalente rispetto all’elenco previsto dal decreto ministeriale) e gli aspetti sulla revoca/cancellazione (preavviso di cancellazione dalla sezione speciale da parte degli Uffici del registro delle imprese e 15 giorni per controdeduzioni da parte dell'impresa, nel caso della revoca).
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 25 luglio 2025 il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), datato 10 luglio 2025. Il provvedimento definisce le modalità operative per l’iscrizione delle imprese culturali e creative (ICC) nella nuova sezione speciale del Registro delle Imprese, in attuazione dell’articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale del 25 ottobre 2024. Tale decreto rappresenta l’ultimo passaggio necessario per rendere pienamente operativa la riforma introdotta dalla Legge 27 dicembre 2023, n. 206 (Legge sul Made in Italy).
Un nuovo quadro normativo per le ICC
Con l’introduzione di questa sezione speciale, viene riconosciuta ufficialmente la qualifica di "impresa culturale e creativa", aprendo così l’accesso a strumenti di sostegno dedicati. Tra questi, il fondo annuale di 3 milioni di euro fino al 2033, destinato a contributi in conto capitale, seppur di entità contenuta, rappresenta un primo passo verso un percorso di valorizzazione strutturale del settore.
È inoltre prevista l’elaborazione di un Piano strategico nazionale per la promozione e lo sviluppo delle ICC, con l’obiettivo di rafforzare la competitività del comparto e favorire una governance coordinata tra le amministrazioni pubbliche competenti.
Cosa prevede il decreto
Il decreto del MIMIT disciplina in particolare:
• L’iscrizione delle ICC nella sezione speciale del Registro delle Imprese, necessaria anche per ottenere l’iscrizione all’Albo delle ICC di interesse nazionale, gestito dal Ministero della Cultura;
• Le specifiche tecniche e la modulistica per la presentazione delle domande;
• Il funzionamento e la gestione operativa della sezione speciale.
Chi può iscriversi
Possono presentare domanda i soggetti individuati all’art. 3, comma 1, e all’art. 4, comma 2, del decreto ICC, già iscritti nel Registro delle Imprese o nel REA e che abbiano dichiarato l’attività economica esercitata. È necessario possedere i requisiti oggettivi indicati dall’art. 4 del decreto.
La domanda va presentata alla Camera di Commercio territorialmente competente. Dopo la verifica formale della documentazione, l’ufficio del registro procede all’iscrizione secondo le tempistiche previste dal Regolamento del Registro delle Imprese. L’iscrizione equivale al riconoscimento ufficiale della qualifica di ICC.
Verifica dei requisiti
Il conservatore del Registro delle Imprese, tramite l’ufficio competente, verifica:
• La validità delle informazioni fornite;
• Eventuali segnalazioni di terzi o accertamenti d’ufficio (anche tramite il DPR 445/2000);
• Il codice ATECO prevalente e gli altri requisiti indicati nell’allegato al decreto;
• La permanenza dei requisiti nel tempo.
In assenza dei requisiti o in caso di perdita degli stessi, l’iscrizione può essere rifiutata o revocata.
Revoca e cancellazione
La cancellazione dalla sezione speciale può avvenire:
• Su richiesta volontaria dell’impresa, mediante apposita domanda;
• D’ufficio, a seguito di verifica negativa dei requisiti.
In caso di cancellazione d’ufficio, l’impresa riceve un preavviso via domicilio digitale con 15 giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni, che verranno valutate prima dell’adozione del provvedimento finale.
La cancellazione comporta la perdita della qualifica di ICC e l’obbligo di eliminare la dicitura “impresa culturale e creativa” o “ICC” da qualsiasi documento ufficiale e dalla denominazione sociale.
Ricordiamo che dal 30 settembre scorso è attiva la sezione speciale ICC presso le Camere di commercio, introdotta per rendere visibile la qualifica delle imprese del comparto culturale e creativo.
Il manuale, nel dettaglio, illustra:
• il quadro normativo (L. 206/2023 e D.M. 402/2024) e i requisiti soggettivi e oggettivi per ottenere la qualifica ICC: secondo la norma, possono iscriversi nella sezione speciale le imprese già iscritte nel registro delle imprese e i soggetti iscritti nel REA e che svolgono un’attività economica compatibile con gli ambiti culturali previsti dai decreti attuativi (e di cui alle nostre comunicazioni precedenti);
• le modalità operative per iscrizione e cancellazione dalla sezione speciale istituita presso il Registro delle Imprese (tramite Comunicazione Unica, in via esclusiva e non contestuale alla variazione di altri dati);
• l’uso dei moduli S5 (società/enti REA) e I2 (imprese individuali) con i nuovi riquadri dedicati;
• la possibilità di aggiungere la dicitura “impresa culturale e creativa” o “ICC” alla denominazione sociale;
• i controlli automatici bloccanti (es. verifica codice ATECO prevalente rispetto all’elenco previsto dal decreto ministeriale) e gli aspetti sulla revoca/cancellazione (preavviso di cancellazione dalla sezione speciale da parte degli Uffici del registro delle imprese e 15 giorni per controdeduzioni da parte dell'impresa, nel caso della revoca).
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 25 luglio 2025 il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), datato 10 luglio 2025. Il provvedimento definisce le modalità operative per l’iscrizione delle imprese culturali e creative (ICC) nella nuova sezione speciale del Registro delle Imprese, in attuazione dell’articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale del 25 ottobre 2024. Tale decreto rappresenta l’ultimo passaggio necessario per rendere pienamente operativa la riforma introdotta dalla Legge 27 dicembre 2023, n. 206 (Legge sul Made in Italy).
Un nuovo quadro normativo per le ICC
Con l’introduzione di questa sezione speciale, viene riconosciuta ufficialmente la qualifica di "impresa culturale e creativa", aprendo così l’accesso a strumenti di sostegno dedicati. Tra questi, il fondo annuale di 3 milioni di euro fino al 2033, destinato a contributi in conto capitale, seppur di entità contenuta, rappresenta un primo passo verso un percorso di valorizzazione strutturale del settore.
È inoltre prevista l’elaborazione di un Piano strategico nazionale per la promozione e lo sviluppo delle ICC, con l’obiettivo di rafforzare la competitività del comparto e favorire una governance coordinata tra le amministrazioni pubbliche competenti.
Cosa prevede il decreto
Il decreto del MIMIT disciplina in particolare:
• L’iscrizione delle ICC nella sezione speciale del Registro delle Imprese, necessaria anche per ottenere l’iscrizione all’Albo delle ICC di interesse nazionale, gestito dal Ministero della Cultura;
• Le specifiche tecniche e la modulistica per la presentazione delle domande;
• Il funzionamento e la gestione operativa della sezione speciale.
Chi può iscriversi
Possono presentare domanda i soggetti individuati all’art. 3, comma 1, e all’art. 4, comma 2, del decreto ICC, già iscritti nel Registro delle Imprese o nel REA e che abbiano dichiarato l’attività economica esercitata. È necessario possedere i requisiti oggettivi indicati dall’art. 4 del decreto.
La domanda va presentata alla Camera di Commercio territorialmente competente. Dopo la verifica formale della documentazione, l’ufficio del registro procede all’iscrizione secondo le tempistiche previste dal Regolamento del Registro delle Imprese. L’iscrizione equivale al riconoscimento ufficiale della qualifica di ICC.
Verifica dei requisiti
Il conservatore del Registro delle Imprese, tramite l’ufficio competente, verifica:
• La validità delle informazioni fornite;
• Eventuali segnalazioni di terzi o accertamenti d’ufficio (anche tramite il DPR 445/2000);
• Il codice ATECO prevalente e gli altri requisiti indicati nell’allegato al decreto;
• La permanenza dei requisiti nel tempo.
In assenza dei requisiti o in caso di perdita degli stessi, l’iscrizione può essere rifiutata o revocata.
Revoca e cancellazione
La cancellazione dalla sezione speciale può avvenire:
• Su richiesta volontaria dell’impresa, mediante apposita domanda;
• D’ufficio, a seguito di verifica negativa dei requisiti.
In caso di cancellazione d’ufficio, l’impresa riceve un preavviso via domicilio digitale con 15 giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni, che verranno valutate prima dell’adozione del provvedimento finale.
La cancellazione comporta la perdita della qualifica di ICC e l’obbligo di eliminare la dicitura “impresa culturale e creativa” o “ICC” da qualsiasi documento ufficiale e dalla denominazione sociale.

